Sinergie di Scuola

Riportiamo di seguito due recenti orientamenti applicativi Aran concernenti la sostituzione di un componente della RSU.

CQRS168

Una organizzazione sindacale non rappresentativa ma aderente ad una confederazione rappresentativa ai sensi dell’art. 43, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, può fruire dei permessi ex art. 16, comma 6 del CCNQ 4 dicembre 2017 per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari?

L’art. 16, comma 6 del CCNQ 4 dicembre 2017 regola una particolare modalità di utilizzo dei distacchi ottenuti dal cumulo di permessi per l’espletamento del mandato consistente nella possibilità di trasformarli, nel limite massimo del 15% di essi, in permessi per l’espletamento del mandato e/o in alternativa in permessi per la partecipazione ad organismi direttivi statutari. Tali permessi sono gestiti a livello nazionale e sono attribuiti alle confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 43, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 (o alle organizzazioni sindacali rappresentative nel solo caso in cui non aderiscano ad alcuna confederazione), le quali possono utilizzarli in tutti i comparti o aree anche in favore di organizzazioni sindacali non rappresentative che siano ad esse aderenti.

Sotto tale profilo occorre precisare che l’art. 43, comma 2, definisce un primo livello di rappresentatività confederale, individuando come rappresentative (in quanto ammesse alla stipula dei CCNL) le confederazioni alle quali siano affiliate organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale del singolo comparto o area. Con riguardo alle prerogative sindacali, le confederazioni in parola sono indicate nella colonna di destra delle tavole da n. 3 a n. 7 e da n. 18 a n. 22 allegate al CCNQ 19 novembre 2019.

CQRS170

Un componente della RSU dimissionario può essere sostituito da un dipendente appartenente alla medesima lista ma che ha riportato zero preferenze?

L’art. 7, comma 2, dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998, come rinovellato dall’art. 3 del CCNQ del 9 febbraio 2015, prevede che, in caso di dimissioni di uno dei componenti della RSU, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenenti alla medesima lista. Al riguardo, si evidenzia che il regolamento elettorale non richiede obbligatoriamente l’espressione di una preferenza ma tende a privilegiare il voto di lista. Pertanto, la circostanza che il primo dipendente utile tra i non eletti appartenente alla medesima lista del componente dimissionario non abbia riportato alcuna preferenza non rileva a tali fini.

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