Sinergie di Scuola

Dirigenti scolastici

Si riporta di seguito orientamento applicativo ARAN AIR7.

L’assegno riassorbibile di cui all’art. 58 del CCNL Area V dell’11.04.2006 deve essere mantenuto nel caso in cui un Dirigente scolastico viene assunto quale dirigente (amministrativo o tecnico) dell’Area Funzioni centrali?

Tale assegno deve essere mantenuto durante il periodo in cui ad un Dirigente scolastico viene conferito un incarico di dirigente amministrativo o tecnico ai sensi del comma 5 bis dell’art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001 presso il Ministero?

L’assegno in parola trae origine dall’art. 58, commi 2 e 3 del CCNL Area V, dell’11.04.2006 secondo i quali:

2. I docenti già incaricati di presidenza e assunti nella qualifica dirigenziale dell’area a seguito delle procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, conservano, quale assegno ad personam, l’eventuale maggior trattamento economico complessivo percepito per effetto dell’espletamento delle funzioni sostitutive.

3. L’eventuale maggior trattamento di cui al comma 2 viene riassorbito con gli incrementi stabiliti dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Tale assegno, dunque, qualifica un elemento retributivo connaturato al suo ambito di applicabilità - quello di un ex preside incaricato che è divenuto Dirigente scolastico - e continua ad erogarsi fin tanto che il lavoratore in parola mantenga in essere il rapporto di lavoro di Dirigente scolastico e/o tale emolumento non sia stato completamente riassorbito con gli incrementi dei successivi CCNL.

Tanto premesso, i casi esposti attengono a due fattispecie diverse:

  1. il primo caso riguarda un ex Dirigente scolastico successivamente assunto come dirigente amministrativo della dirigenza Area Funzioni centrali, ex Area I°. In tale ipotesi si verifica una novazione del rapporto di lavoro che determina il venir meno dell’assegno ad personam, in quanto il dirigente neo-assunto non mantiene gli emolumenti maturati nei precedenti rapporti di lavoro;
  2. il secondo caso attiene, invece, ad un Dirigente scolastico in comando presso il Ministero (incarico ex art. 19, comma 5 bis, del D.Lgs. 165/2001). In tale ipotesi il lavoratore mantiene l’inquadramento giuridico di Dirigente scolastico. Allo stesso viene conferito solo temporaneamente un incarico dirigenziale in un’amministrazione ricompresa nell’Area Funzioni centrali. Pertanto, l’assegno ad personam continua ad essere corrisposto.

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